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Sicurezza Antincendio

Il collaudo delle bombole installate su un impianto, si considera da effettuare tenendo presente la data punzonata sulla bombola o dalla data del certificato di corretta installazione?

Le bombole contenenti gas inerti sono soggette a scadenze di collaudo secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n.25 del 31 gennaio 2001. La periodicità del collaudo varia in funzione del contenuto specifico delle bombole.

La “dichiarazione di conformità dell’impianto” è un documento separato che attesta la conformità dell’impianto stesso alle normative vigenti al momento della sua realizzazione.

Ad esempio, se oggi si realizza un impianto a gas inerte utilizzando bombole datate 2005 con un collaudo decennale, si redige oggi la dichiarazione di conformità per l’impianto. Tuttavia, le bombole dovranno essere sottoposte a collaudo nel 2015, seguendo le scadenze stabilite dal decreto ministeriale.

In sintesi, mentre la dichiarazione di conformità attesta la regolarità dell’impianto nel suo complesso, le bombole che compongono l’impianto devono rispettare le proprie scadenze di collaudo indipendentemente dalla data di realizzazione dell’impianto stesso.

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