Sì, secondo quanto definito dall’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attrezzature antincendio considerate fuori norma sono considerate rifiuti. Il decreto definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
Pertanto, tutte le attrezzature antincendio che non sono più conformi alle normative di sicurezza e non possono essere utilizzate in alcun settore sono considerate rifiuti dal momento in cui viene segnalata la non conformità, sia dal cliente che da un laboratorio interno dell’azienda di manutenzione.
Il trasporto di tali rifiuti deve avvenire in conformità alle disposizioni del decreto legislativo, che richiede l’autorizzazione dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto e lo smaltimento. Le società che effettuano operazioni di manutenzione sono quindi tenute a gestire correttamente e tracciare l’intero processo di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla loro attività.
È raccomandato che i committenti dei servizi di assistenza richiedano alla ditta di manutenzione la documentazione che attesti la corretta gestione e tracciabilità del processo di smaltimento degli agenti estinguenti e di altro materiale fuori norma prelevato dall’azienda del committente, in conformità ai principi di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti.