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Sicurezza Antincendio

Sui presidi antincendio chi deve segnalare le anomalie e chi le deve rimuovere?

Secondo il D.M. 10 marzo 1998, Allegato VI, punto 6.4, l’azienda di manutenzione e qualsiasi persona addetta ai servizi di sorveglianza su attrezzature ed impianti antincendio devono rilevare e rimuovere (previa accettazione da parte del Datore di Lavoro e/o delle persone con potere decisionale economico) qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

Estratto del Decreto:

Allegato VI

CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

6.1 – Generalità
Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

6.2 – Definizioni
Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste.
Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

6.3 – Vie di uscita
Tutte le vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne l’uso sicuro in caso di esodo.
Le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per garantire che si aprano facilmente. Qualsiasi difetto deve essere riparato il più presto possibile e qualsiasi ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
Le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per verificare che non sussistano danneggiamenti e che chiudano correttamente. Se sono previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi correttamente.
Le porte con dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano completamente. Tali porte devono essere mantenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per garantirne la visibilità in caso di emergenza.
Le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, come gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificate e mantenute da personale competente.

6.4 – Attrezzature ed impianti di protezione antincendio
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Lo scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L’attività di controllo periodica e la manutenzione devono essere eseguite da personale competente e qualificato.

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