Il Decreto Ministeriale del 3 novembre 2004 norma la sostituzione dei maniglioni antipanico che non sono conformi alla marcatura CE, introducendo importanti disposizioni per garantire la sicurezza nelle vie di esodo.
Secondo l’articolo 5 di tale decreto, i dispositivi privi della marcatura CE devono essere sostituiti nei seguenti casi:
– In caso di rottura del dispositivo.
– All’occorrenza di sostituzione della porta.
– Modifica dell’attività che comporti un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo.
È stabilito un termine entro il quale la sostituzione deve essere effettuata: entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Pertanto, il termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni antipanico soggetti a questo controllo da parte dei Vigili del Fuoco, per ottenere il certificato di prevenzione incendi, è stato fissato al 18 febbraio 2013.
Questa normativa mira a migliorare la sicurezza nelle strutture e ad assicurare che i dispositivi utilizzati per le vie di fuga siano conformi ai più alti standard di sicurezza, come indicato dalla marcatura CE.