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Entra in vigore la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive

A partire dal 3 Settembre 2024 è ufficialmente attiva la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), uno strumento chiave per migliorare la gestione delle strutture turistiche e delle locazioni brevi in Italia. Grazie al portale telematico del Ministero del Turismo, i titolari di strutture ricettive e i locatori possono ora richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale), come previsto dalle nuove disposizioni normative.

Attraverso il sito ufficiale BDSR del Ministero del Turismo, è possibile accedere al sistema, richiedere il CIN e inserire i dati necessari per conformarsi alle nuove regole.

Il CIN è obbligatorio per tutte le strutture turistiche e immobili destinati a locazioni brevi, e dovrà essere ottenuto entro i termini indicati nelle FAQ disponibili sul sito del Ministero del Turismo. Questa iniziativa punta a garantire una maggiore trasparenza e regolarità nel settore, facilitando il monitoraggio e la gestione delle strutture turistiche in tutto il Paese.


Chi deve richiedere il CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è obbligatorio per le seguenti categorie:

– Titolari o gestori di strutture turistico-ricettive: alberghiere ed extralberghiere, secondo le normative vigenti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
– Locatori di unità immobiliari ad uso abitativo: destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.
– Locatori di unità immobiliari per locazioni brevi: ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.


Qual è la data di effettiva applicazione della disciplina nazionale sul CIN?

Gli obblighi, le sanzioni e le disposizioni contenute nell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale, che attesta l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN sull’intero territorio nazionale. L’avviso è stato pubblicato il 3 settembre 2024,


Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?

Le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o a locazioni per finalità turistiche devono rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti dal D.L. n. 145/2023, anche se l’attività è stata avviata prima dell’entrata in vigore dell’art. 13-ter. Questi contratti si riferiscono alla messa a disposizione dell’immobile senza servizi aggiuntivi, tranne quelli connessi all’uso dell’immobile, come la fornitura di biancheria o la pulizia dei locali, previsti per le locazioni brevi.

Requisiti di sicurezza obbligatori:

– Dispositivi di rilevazione per gas combustibili e monossido di carbonio;
– Estintori portatili conformi alla normativa.

Le unità gestite in forma imprenditoriale devono anche rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti secondo le normative statali e regionali vigenti.

Per ulteriori info consulta le FAQ sul sito del Ministero del Turismo

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