Lavoro in quota e DPI anticaduta per i lavoratori
Il lavoro in quota rappresenta un rischio per i lavoratori, soprattutto per la caduta. Per questo motivo, la normativa italiana dispone l’obbligo di Dispositivi di Protezione individuale (DPI) anticaduta e di corsi di formazione specifici.
In questo articolo illustriamo i punti salienti che tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori dovrebbero conoscere prima di apprestarsi a svolgere lavorazioni in quota.
Lavoro in quota: definizione
Per lavoro in quota si intende qualsiasi attività svolta ad un’altezza maggiore di 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Quindi la definizione copre sia i lavori eseguiti in altezza, ma anche quelli eseguiti nei pressi di scavi nel terreno più profondi di due metri. Di fatto, cioè, qualsiasi attività che possa esporre il lavoratore al rischio di caduta.
L’articolo 105 del D. Lgs 81 del 2008 specifica quali sono le attività coinvolte:
“Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa”.
L’obbligo di indossare i DPI anticaduta
Anche l’obbligo di indossare i DPI anticaduta scatta quindi quando si effettuano lavorazioni a più di 2 metri di altezza.
Questi dispositivi di protezione individuali sono classificati come DPI di terza categoria, o salvavita.
Ci sono due principali tipologie di DPI anticaduta
La scelta dipende dal tipo di lavorazione da eseguire, dall’area di lavoro ecc.
Nello specifico i DPI anticaduta sono formati da più elementi salvavita:
Il lavoratore ha l’obbligo di utilizzare i DPI anticaduta quando svolge lavorazioni in quota. Per quanto riguarda il datore di lavoro, invece gli obblighi sono tre:
Formazione dei lavoratori: addetti lavori in quota e dpi di terza categoria
Tutti i lavoratori che eseguono lavorazioni a più di 2 metri di altezza da un piano stabile devono ricevere obbligatoriamente una formazione specifica.
Il corso DPI anticaduta e lavori in quota prevede una formazione sia teorica che pratica, che riguarda sia la conoscenza dei rischi e delle procedure da utilizzare durante le lavorazioni in quota, sia la formazione sull’uso dei DPI di terza categoria.
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